Comunicazione di auto vidimazione registro commercio cose antiche/usate
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri che possono essere sia cartacei che in modalità informatiche.
I registri cartacei devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. Sono rimaste di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza (Questura) la bollatura e vidimazione dei seguenti registri:
- registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
- registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
- registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
- registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
- registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Sono state trasferite al Comune la vidimazione dei seguenti registri
- registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi;
- registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
- registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate
- registro attività di commercio all'ingrosso di auto usate.
Il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine è stato abrogato dal Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 3 com. 1.
Autovidimazione
Per le seguenti tipologie di attività il Ministero (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015) riconosce formalmente la validità dell'Autovidimazione dei registri:
- registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
- registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi.
L'autovidimazione è una semplice autodichiarazione di conoscenza e di responsabilità, allegata al registro delle operazioni giornaliere.